Normative Strutture Temporanee
Le norme che regolano il rilascio della autorizzazioni per il montaggio delle Strutture Temporanee sono presenti all’interno delle “opere di edilizia minore” in quanto hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle relative alle opere di costruzione tradizionali.
Per essere definita struttura temporanea un qualsiasi manufatto (realizzato in acciaio, alluminio, PVC, legno o altri materiali) deve essere facilmente smontabile e non avere alcun collegamento permanente al suolo. In particolare non deve essere fissato a plinti, non deve essere dotato di rotaie fisse e non deve essere solidamente collegato a edifici tradizionali. Altro requisito fondamentale delle strutture temporanee è la temporaneità dell’utilizzo. I tempi massimi di utilizzo di una struttura temporanea variano in funzione delle diverse norme Comunali e possono arrivare ad un massimo di tre anni. Per ottenere l’autorizzazione al montaggio è prevista la presentazione di una S.C.I.A., accompagnata dalla certificazione della struttura e da una dichiarazione relativa al periodo di utilizzo e l’obbligo per il richiedente di ripristinare lo stato dei luoghi a fine utilizzo. Alcune amministrazioni comunali richiedono una fidejussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte dal richiedente. La presentazione della S.C.I.A. consente il montaggio delle strutture senza dover attendere i tre mesi di silenzio assenso prima previsti dalla presentazione della vecchia D.I.A. In ogni caso è preferibile, prima di acquistare qualsiasi struttura temporanea, informarsi presso il Comune di riferimento su quali siano le specifiche richieste dell’amministrazione e di verificare che non esistano anche vincoli diversi (paesaggistica).
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