Emissioni nella produzione con processo di infusione
Facciamo allora un pò di chiarezza:
La Normativa di riferimento:
Il D.P.R. 59 del 2013, al punto A.4 ed al punto A.5 regola proprio l’abbattimento delle Emissioni nella produzione con processo di infusione sia nelle fasi di produzione che di catalazzizazione. Il D.P.R. prevede che siano sempre e comunque impiegati impianti di abbattimento a carbone attivo. La norma, in particolare, prevede che queste lavorazioni debbano essere effettuate sempre e comunque in ambienti separati e delimitati per evitare emissioni in atmosfera incontrollate.
Il quesito posto alle autorità:
Se consideriamo che le lavorazioni effettuate in infusione, ovvero quelle effettuate in uno stampo completamente isolato dall’esterno e tenuto in pressione negativa dalla pompe che mantengono il sottovuoto, producono emissioni solo ed esclusivamente dalle pompe, sembra inutile e dispendioso prevedere degli impianti di abbattimento a carbone attivo con una portata calcolata in funzione dei m2 liberi del manufatto da produrre.
Per essere più chiari: a noi sembra possibile ipotizzare che tutte le pompe collegate al manufatto in produzione siano raggruppate in un unico piccolo ambiente isolato dall’esterno a cui collegare l’aspiratore con sistema di abbattimento.
Questa soluzione garantisce il pieno rispetto della normativa abbassando però, notevolmente, i costi relativi agli impianti di abbattimento necessari. Al momento non abbiamo ancora ricevuto una risposta dalle autorità ma riteniamo che la soluzione prospettata possa essere considerata una B.A.T. (Best Available Technology)